Richiedere l’accesso agli atti (documentale)
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Servizio attivo
Servizio che consiste nel diritto di prendere visione e/o estrarre copia di documenti amministrativi
Soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.
L'accesso documentale, previsto dal capo V della L. n. 241/1990 e s.m.i., permette a un soggetto di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse. Il soggetto deve detenere un interesso diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
L’istanza deve essere inviata attraverso l'apposito servizio online all’area di riferimento che detiene il documento
Per accedere al servizio occorre:
Visione presso l'ufficio competente o copia dei documenti, informazioni o dati richiesti, secondo le modalità scelte nel modulo. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l’amministrazione provvede a pubblicarli sul sito internet e a darne opportuna comunicazione al richiedente.
Nel caso di fruizione del servizio on line il richiedente troverà le comunicazioni nella propria area riservata, la stessa dalla quale ha inviato la domanda, accessibile con SPID/CIE.
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, l’istanza si intende respinta. In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.
L'accesso documentale (FOIA) è consentito solo se il soggetto ha un interesso diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. Per accedere al servizio, è richiesto l'accesso esclusivamente tramite SPID.
link della gazzetta ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/08/18/090G0294/sg